(a) (1) Per “valore in contanti” si intende la valutazione del perito della contea della proprietà immobiliare come indicato nella fattura fiscale del 1975-76 sotto “valore in contanti” o, successivamente, il valore stimato della proprietà immobiliare quando acquistata, costruita di recente, o quando si è verificato un cambio di proprietà dopo la valutazione del 1975. Tutte le proprietà immobiliari non già valutate fino al valore in contanti completo del 1975-76 possono essere rivalutate per riflettere tale valutazione. Ai fini della presente sezione, “di nuova costruzione” non include la proprietà immobiliare che viene ricostruita dopo un disastro, come dichiarato dal Governatore, dove il valore equo di mercato della proprietà immobiliare, come ricostruita, è paragonabile al suo valore equo di mercato prima del disastro. Ai fini della presente sezione, il termine “nuova costruzione” non include quella parte di una struttura esistente che consiste nella costruzione o ricostruzione di componenti di adeguamento sismico, come definito dalla legislatura. Tuttavia, il

(2) A partire dal 5 novembre 1986 e fino al 1° gennaio 2019, il legislatore può prevedere che, in circostanze appropriate e in base alle definizioni e alle procedure stabilite dal legislatore, qualsiasi persona di età superiore ai 55 anni che risieda in una proprietà ammissibile all’esenzione del proprietario di casa ai sensi della sottodivisione (k) della sezione 3 dell’articolo XIII e di qualsiasi legislazione di attuazione, possa trasferire il valore dell’anno base della proprietà avente diritto all’esenzione, con le rettifiche autorizzate dalla sottodivisione (b), a qualsiasi abitazione sostitutiva di valore uguale o inferiore situata all’interno della stessa contea e acquistata o costruita di recente da tale persona come sua residenza principale entro due anni dalla vendita dell’immobile originale.

(3) (A) Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

(i) “Qualsiasi persona di età superiore ai 55 anni” comprende una coppia sposata di cui un membro ha più di 55 anni.

(ii) “Abitazione sostitutiva” indica un edificio, una struttura o un altro riparo che costituisce un luogo di residenza, sia esso un bene immobile o personale, e qualsiasi terreno su cui può essere situato. Ai fini della presente sezione, un’unità di due abitazioni è considerata come due abitazioni monofamiliari separate.

(B) Il presente paragrafo si applica a qualsiasi abitazione sostitutiva acquistata o costruita ex novo a partire dal 5 novembre 1986.

(4) Inoltre, il Il e dopo il 9 novembre 1988, e fino al 1 gennaio 2019, la legislatura può autorizzare ogni consiglio di contea di supervisori, previa consultazione con le agenzie locali interessate all’interno dei confini della contea, ad adottare un’ordinanza che renda le disposizioni di questa suddivisione relative al trasferimento del valore dell’anno base anche applicabili a situazioni in cui le abitazioni sostitutive sono situate in quella contea e le proprietà originali sono situate in un’altra contea all’interno di questo Stato. Per gli scopi di questo paragrafo, “l’agenzia interessata locale” significa tutta la città , il distretto speciale, il distretto scolastico, o il distretto dell’istituto universitario comunitario che riceve un’assegnazione annuale del reddito di imposta sulla proprietà . Questo paragrafo si applica a qualsiasi abitazione sostitutiva che sia stata acquistata o costruita di recente alla data in cui la contea ha adottato le disposizioni di questa suddivisione relative al trasferimento del valore dell’anno di base, ma non si applica a qualsiasi abitazione sostitutiva che sia stata acquistata o costruita di recente prima del 9 novembre 1988.

(5) A partire dal 6 giugno 1990 e fino al 1° gennaio 2019, la legislatura può estendere le disposizioni di questa suddivisione relative al trasferimento dei valori dell’anno di base dalle proprietà originali alle abitazioni sostitutive dei proprietari di casa di età superiore ai 55 anni ai proprietari di casa gravemente disabili, ma solo per quanto riguarda le abitazioni sostitutive acquistate o costruite di recente alla data di entrata in vigore del presente paragrafo o successivamente.

(6) (A) A partire dal 1° gennaio 2019, fatte salve le procedure e le definizioni applicabili come previsto dallo statuto, il valore dell’anno base della proprietà che è ammissibile per l’esenzione del proprietario di casa ai sensi della sottodivisione (k) della sezione 3 dell’articolo XIII di qualsiasi persona di età superiore a 55 anni o qualsiasi proprietario di casa gravemente disabile è trasferito a qualsiasi abitazione sostitutiva, indipendentemente dal numero di trasferimenti precedenti, dal valore dell’abitazione sostitutiva o dal fatto che l’abitazione sostitutiva sia situata all’interno della stessa contea, che sia acquistata o costruita ex novo da tale persona come sua residenza principale entro due anni dalla vendita della proprietà originale.

(B) Ai fini del presente paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni:

(i) Per qualsiasi abitazione sostitutiva di valore superiore e acquistata o costruita ex novo da una persona avente diritto a trasferire il valore dell’anno base del suo immobile originario, il valore dell’anno base dell’abitazione sostitutiva sarà calcolato aggiungendo la differenza tra il valore in contanti dell’immobile originario e il valore in contanti dell’abitazione sostitutiva al valore dell’anno base dell’immobile originario.

(ii) Per qualsiasi abitazione sostitutiva di valore uguale o inferiore acquistata o costruita ex novo da una persona idonea a trasferire il valore dell’anno base del suo immobile originario, il valore dell’anno base dell’abitazione sostitutiva è calcolato dividendo il valore dell’anno base dell’immobile originario per il valore in contanti pieno dell’immobile originario, e moltiplicando il risultato per il valore in contanti pieno dell’abitazione sostitutiva.

(b) La base del valore in contanti completo può riflettere di anno in anno il tasso di inflazione non superiore al 2% per ogni anno o la riduzione indicata dall’indice dei prezzi al consumo o dati comparabili per l’area sotto la giurisdizione fiscale, o può essere ridotta per riflettere danni sostanziali, distruzione o altri fattori che causano una diminuzione del valore.

(c) Ai fini della sottodivisione (a), il legislatore può stabilire che il termine “nuova costruzione” non include nessuno dei seguenti elementi:

(1) La costruzione o l’aggiunta di qualsiasi sistema attivo di energia solare.

(2) La costruzione o l’installazione di qualsiasi sistema antincendio a sprinkler, altro sistema di estinzione degli incendi, sistema di rilevamento degli incendi, o miglioramento delle uscite legate al fuoco, come definito dalla legislatura, che è costruito o installato dopo la data di entrata in vigore del presente paragrafo.

(3) La costruzione, l’installazione o la modifica alla data di entrata in vigore di questo paragrafo di qualsiasi parte o componente strutturale di un’abitazione mono o plurifamiliare che è ammissibile per l’esenzione del proprietario della casa se la costruzione, l’installazione o la modifica è allo scopo di rendere l’abitazione più accessibile a una persona gravemente disabile.

(4) La costruzione, l’installazione, la rimozione o la modifica, alla data di entrata in vigore del presente paragrafo o successivamente, di qualsiasi parte o componente strutturale di un edificio o di una struttura esistente, se la costruzione, l’installazione, la rimozione o la modifica è finalizzata a rendere l’edificio più accessibile o più utilizzabile da una persona disabile.

(d) Ai fini della presente sezione, il termine “cambio di proprietà” non include l’acquisizione di una proprietà immobiliare in sostituzione di una proprietà comparabile se la persona che acquisisce la proprietà immobiliare è stata spostata dalla proprietà sostituita da un procedimento di eminent domain, dall’acquisizione da parte di un ente pubblico, o da un’azione governativa che ha portato ad una sentenza di condanna inversa. La proprietà reale acquistata sarà considerata paragonabile alla proprietà sostituita se è simile nella dimensione, nell’utilità , e nella funzione, o se si conforma alle regolazioni dello stato definite dalla legislatura che governa il trasferimento delle persone spostate dalle azioni governative. Questa suddivisione si applica a qualsiasi proprietà acquisita dopo il 1° marzo 1975, ma riguarda soltanto quelle valutazioni di quella proprietà che si verificano dopo che le disposizioni di questa suddivisione entrano in vigore.

(e) (1) (A) Nonostante qualsiasi altra disposizione di questa sezione, la legislatura fornisce che il valore dell’anno base della proprietà che è danneggiata o distrutta sostanzialmente da un disastro, come dichiarato dal governatore, può essere trasferito alla proprietà comparabile all’interno della stessa contea che è acquistata o costruita recentemente come sostituzione della proprietà danneggiata o distrutta sostanzialmente.

(2) (B) Ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo (3) (C), questa suddivisione si applica a qualsiasi proprietà comparabile di sostituzione acquisita o di nuova costruzione il o dopo il 1 luglio 1985, fino al 1 gennaio 2019, e alla determinazione dei valori dell’anno base per l’anno fiscale 1985-86 e gli anni fiscali successivi fino all’anno fiscale 2018-19.

(3)<del> (C) (i) Oltre al trasferimento del valore dell’anno di base della proprietà all’interno della stessa contea che è permesso dal <del>paragrafo (1) comma (A), la legislatura può autorizzare ogni consiglio di supervisione della contea ad adottare, previa consultazione con le agenzie locali interessate all’interno della contea, un’ordinanza che consenta il trasferimento del valore dell’anno di base di una proprietà situata in un’altra contea dello Stato e sostanzialmente danneggiata o distrutta da un disastro, come dichiarato dal governatore, a una proprietà sostitutiva paragonabile di valore uguale o inferiore, situata nella contea di adozione e acquistata o costruita di recente entro tre anni dal danno sostanziale o dalla distruzione della proprietà originale in sostituzione di quella proprietà. La portata e l’ammontare del beneficio fornito al proprietario di un immobile dal trasferimento del valore dell’anno base dell’immobile ai sensi del presente paragrafo non devono superare la portata e l’ammontare del beneficio fornito al proprietario di un immobile dal trasferimento del valore dell’anno base dell’immobile ai sensi della sottodivisione (a). Per gli scopi di questo comma di paragrafo, “l’agenzia locale interessata” significa tutta la città , il distretto speciale, il distretto scolastico, o il distretto dell’istituto universitario comunitario che riceve un’assegnazione annuale dei redditi di imposta sulla proprietà di ad valorem.

(ii) Questo comma si applica a qualsiasi proprietà sostitutiva comparabile che viene acquisita o costruita di recente in sostituzione di una proprietà sostanzialmente danneggiata o distrutta da un disastro, come dichiarato dal governatore, verificatosi il o dopo il 20 ottobre 1991, e prima del 1° gennaio 2019, e alla determinazione dei valori dell’anno base per l’anno fiscale 1991-92 e gli anni fiscali </del> successivi</del> fino all’anno fiscale 2018-19.

(2) (A) Nonostante qualsiasi altra disposizione di questa sezione, a partire dal 1° gennaio 2019, il valore dell’anno di base della proprietà che è sostanzialmente danneggiata o distrutta da un disastro, come dichiarato dal governatore, sarà trasferito a qualsiasi proprietà che viene acquisita o costruita di recente in sostituzione della proprietà sostanzialmente danneggiata o distrutta, indipendentemente dal fatto che tale proprietà sostitutiva sia comparabile, come specificato nel paragrafo (2) della sottodivisione (f), o che la proprietà sostitutiva sia situata nella stessa contea.

(B) Ai fini del presente paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni:

(i) Per qualsiasi bene sostitutivo di valore superiore e acquistato o costruito ex novo da una persona idonea a trasferire il valore dell’anno base del suo bene originario, il valore dell’anno base del bene sostitutivo sarà calcolato aggiungendo al valore dell’anno base del bene originario la differenza tra il valore in contanti pieno del bene originario e il valore in contanti pieno del bene sostitutivo.

(ii) Per qualsiasi bene sostitutivo di valore uguale o inferiore acquistato o costruito ex novo da una persona avente diritto a trasferire il valore dell’anno base del suo bene originario, il valore dell’anno base del bene sostitutivo è calcolato dividendo il valore dell’anno base del bene originario per il valore in contanti pieno del bene originario, e moltiplicando il risultato per il valore in contanti pieno del bene sostitutivo.

(f) Ai fini della sottodivisione (e):

(1) La proprietà è sostanzialmente danneggiata o distrutta se subisce un danno fisico pari a più del 50% del suo valore immediatamente prima del disastro. Il danno include una diminuzione del valore della proprietà come risultato di un accesso limitato causato dal disastro.

(2) La proprietà sostitutiva è paragonabile alla proprietà sostanzialmente danneggiata o distrutta se è simile per dimensioni, utilità e funzione alla proprietà che sostituisce, e se il valore equo di mercato della proprietà acquisita è comparabile al valore equo di mercato della proprietà sostituita prima del disastro.

(g) Ai fini della sottodivisione (a), i termini “acquistato” e “cambio di proprietà” non includono l’acquisto o il trasferimento di beni immobili tra coniugi dal 1 marzo 1975, compresi, ma non solo, tutti i seguenti:

(1) Trasferimenti a un fiduciario per l’uso benefico di un coniuge, o il coniuge superstite di un cedente deceduto, o da un fiduciario di tale trust al coniuge del fiduciante.

(2) Trasferimenti a un coniuge che hanno effetto alla morte di un coniuge.

(3) Trasferimenti a un coniuge o ex coniuge in relazione a un accordo di liquidazione dei beni o a un decreto di scioglimento del matrimonio o di separazione legale.

(4) La creazione, il trasferimento o la cessazione, solo tra coniugi, di qualsiasi interesse del comproprietario.

(5) La distribuzione dei beni di una persona giuridica a un coniuge o ex coniuge in cambio dell’interesse del coniuge nella persona giuridica in relazione a un accordo di liquidazione dei beni o a una sentenza di scioglimento del matrimonio o di separazione legale.

(h) (1) Ai fini della sottodivisione (a), i termini “acquistato” e “cambio di proprietà” non includono l’acquisto o il trasferimento della residenza principale del cedente nel caso di un acquisto o trasferimento tra i genitori e i loro figli, come definito dal legislatore, e l’acquisto o il trasferimento del primo milione di dollari ($1.000.000) del valore in contanti di tutti gli altri beni immobili tra i genitori e i loro figli, come definito dal legislatore. Questa suddivisione si applica sia ai trasferimenti volontari che ai trasferimenti risultanti da un ordine del tribunale o da un decreto giudiziario.

(2) (A) Fatta salva la lettera (B), a partire da acquisti o trasferimenti che avvengono a partire dalla data in cui entra in vigore la misura che aggiunge questo paragrafo, l’esclusione stabilita dal paragrafo (1) si applica anche a un acquisto o trasferimento di beni immobili tra i nonni e i loro nipoti, come definito dal legislatore, che altrimenti si qualifica sotto il paragrafo (1), se tutti i genitori di quel nipote o quei nipoti, che si qualificano come figli dei nonni, sono deceduti alla data dell’acquisto o del trasferimento.

(B) Un acquisto o una cessione di un’abitazione principale non è escluso ai sensi del comma (A) se il nipote o i nipoti cessionari hanno anche ricevuto un’abitazione principale, o un interesse in essa, attraverso un altro acquisto o cessione che era escludibile ai sensi del paragrafo (1). Il valore in contanti completo di qualsiasi bene immobile, diverso da una residenza principale, che è stato trasferito al nipote o ai nipoti conformemente ad un acquisto o un trasferimento che era escludibile conformemente al paragrafo (1) e il valore in contanti completo di una residenza principale che non si qualifica per l’esclusione come conseguenza della frase precedente, è incluso nell’applicazione, per gli scopi della lettera (A), il limite di un milione di dollari ($1.000.000) del valore in contanti completo specificato nel paragrafo (1).

(i) (1) Nonostante qualsiasi altra disposizione di questa sezione, ad eccezione di quanto diversamente previsto nel paragrafo (5), il legislatore prevede, per quanto riguarda una proprietà contaminata qualificata, come definito nel paragrafo (2), che uno dei due, ma non entrambi, si applica:

(A) (i) Fatta salva la limitazione della clausola (ii), a partire dal 4 novembre 1998 e fino al 1° gennaio 2019, il valore dell’anno base del bene contaminato qualificato, rettificato come autorizzato dalla sottodivisione (b), può essere trasferito a un bene sostitutivo che viene acquisito o costruito ex novo in sostituzione del bene contaminato qualificato, se la proprietà immobiliare sostitutiva ha un valore equo di mercato che è uguale o inferiore al valore equo di mercato della proprietà contaminata qualificata se tale proprietà non fosse contaminata e, salvo quanto diversamente previsto dalla presente clausola, è situata all’interno della stessa contea. Il valore dell’anno base della proprietà contaminata qualificata può essere trasferito ad una proprietà reale sostitutiva situata all’interno di un’altra contea se il consiglio dei supervisori di quell’altra contea ha, dopo la consultazione con le agenzie locali interessate all’interno di quella contea, adottato una risoluzione che autorizza un trasferimento intercounty del valore dell’anno base così descritto.

(ii) Questo comma si applica soltanto alla proprietà sostitutiva che è acquistata o costruita recentemente entro cinque anni dopo che la proprietà nella proprietà contaminata qualificata è venduta o altrimenti trasferita.

(B) Nel caso in cui il risanamento dei problemi ambientali sulla proprietà contaminata qualificata richieda la distruzione di, o risulti in un danno sostanziale a, una struttura situata su tale proprietà, il termine “nuova costruzione” non include la riparazione di una struttura sostanzialmente danneggiata, o la costruzione di una struttura in sostituzione di una struttura distrutta sulla proprietà contaminata qualificata, eseguita dopo il risanamento dei problemi ambientali su tale proprietà, a condizione che la struttura riparata o sostituita sia simile per dimensioni, utilità e funzione alla struttura originale.

(2) Ai fini della presente suddivisione, per “proprietà contaminata qualificata” si intende una proprietà immobiliare residenziale o non residenziale che è tutta la seguente:

(A) nel caso di immobili residenziali, resi inabitabili, e nel caso di immobili non residenziali, resi inutilizzabili, come risultato di problemi ambientali, nella natura e comprendenti, ma non limitati a, la presenza di materiali tossici o pericolosi, o il risanamento di tali problemi ambientali, tranne quando l’esistenza dei problemi ambientali era nota al proprietario, o a un individuo o entità collegata come descritto nel paragrafo (3), al momento dell’acquisto o della costruzione della proprietà immobiliare. Ai fini del presente comma, la proprietà immobiliare residenziale è “inabitabile” se tale proprietà, a causa dei pericoli per la salute causati o associati ai problemi ambientali, è inadatta all’abitazione umana, e la proprietà immobiliare non residenziale è “inutilizzabile” se tale proprietà, a causa dei pericoli per la salute causati o associati ai problemi ambientali, è malsana e inadatta all’occupazione.

(B) Situato su un sito che è stato designato come un pericolo tossico o ambientale o come un sito di pulizia ambientale da un’agenzia dello Stato della California o del governo federale.

(C) Proprietà immobiliare che contiene una struttura o strutture su di essa prima del completamento delle attività di pulizia ambientale, e quella struttura o strutture sono sostanzialmente danneggiate o distrutte a seguito di tali attività di pulizia ambientale.

(D) Stipulato dall’agenzia governativa capofila, per quanto riguarda i problemi ambientali o la bonifica ambientale della proprietà immobiliare, per non essere stato reso inabitabile o inutilizzabile, come applicabile, come descritto nel sottoparagrafo (A), da qualsiasi atto o omissione in cui un proprietario di quella proprietà immobiliare ha partecipato o acconsentito.

(3) Si presume che un proprietario dell’immobile abbia partecipato o acconsentito a qualsiasi atto o omissione che ha reso l’immobile inabitabile o inutilizzabile, a seconda dei casi, se tale proprietario è collegato a qualsiasi individuo o entità che ha commesso tale atto o omissione in uno dei seguenti modi:

(A) è un coniuge, genitore, figlio, nonno, nipote o fratello di tale individuo.

(B) è un genitore societario, una filiale o un affiliato di quell’entità.

(C) è un proprietario di, o ha il controllo di, quell’entità.

(D) è posseduto o controllato da quell’entità.Se questa presunzione non è superata, il proprietario non riceverà il sollievo previsto nel comma (A) o (B) del paragrafo (1). La presunzione può essere sormontata dalla presentazione della prova soddisfacente al valutatore, che non è legato dai risultati dell’agenzia governativa principale nel determinare se la presunzione è stata superata.

(4) Questa suddivisione si applica soltanto alla proprietà della sostituzione che è acquistata o costruita il o dopo il 1° gennaio 1995 e alle riparazioni della proprietà effettuate il o dopo quella data.

(5) (A) Nonostante qualsiasi altra disposizione della presente sezione, a partire dal 1° gennaio 2019, e fatta salva la limitazione della clausola (ii) della lettera (A) del paragrafo (1), il valore dell’anno base del bene contaminato qualificato viene trasferito a un bene sostitutivo che viene acquistato o costruito ex novo in sostituzione del bene contaminato qualificato, indipendentemente dal fatto che l’immobile sostitutivo abbia un valore equo di mercato pari o inferiore al valore equo di mercato dell’immobile contaminato qualificato se tale immobile non fosse contaminato o che l’immobile sostitutivo sia situato nella stessa contea.

(B) Ai fini del presente paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni:

(i) Per qualsiasi immobile sostitutivo di valore superiore e acquistato o costruito ex novo da una persona avente diritto a trasferire il valore dell’anno base del suo immobile originario ai sensi della presente clausola, il valore dell’anno base dell’immobile sostitutivo sarà calcolato aggiungendo al valore dell’anno base dell’immobile originario la differenza tra l’intero valore in denaro dell’immobile originario e l’intero valore in denaro dell’immobile sostitutivo.

(ii) Per qualsiasi immobile sostitutivo di valore uguale o inferiore acquistato o costruito ex novo da una persona avente diritto a trasferire il valore dell’anno base del suo immobile originario in virtù della presente clausola, il valore dell’anno base dell’immobile sostitutivo sarà calcolato dividendo il valore dell’anno base dell’immobile originario per il valore monetario integrale dell’immobile originario, e moltiplicando il risultato per il valore monetario integrale dell’immobile sostitutivo.

(j) Salvo specifiche disposizioni contrarie, gli emendamenti a questa sezione adottati prima del 1° novembre 1988, avranno effetto per i cambi di proprietà che avvengono, e per le nuove costruzioni che vengono completate, dopo la data di entrata in vigore dell’emendamento. Salvo specifiche disposizioni contrarie, gli emendamenti a questa sezione adottati dopo il 1° novembre 1988, sono efficaci per i cambiamenti di proprietà che si verificano e per le nuove costruzioni che sono completate, alla data di entrata in vigore dell’emendamento o dopo di essa.

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