La frase “law of the land” ha due connotazioni di dimensione costituzionale. Nell’uso generale si riferisce ad una legge superiore a quella della dichiarazione di common law o dell’emanazione legislativa. Come risultato della clausola di supremazia, la Costituzione è una legge superiore; è la “legge suprema del paese”. Nell’esercizio del controllo giudiziario, la corte suprema rivendica l’ufficio di interprete ultimo della Costituzione. È così diventato un luogo comune pensare alle decisioni della Corte come la legge del paese.
Una seconda connotazione ha un significato specialistico che va molto indietro nella storia inglese e lascia il suo segno indelebile sul diritto costituzionale americano. Nel 1215, i baroni d’Inghilterra costrinsero il re Giovanni a firmare la Magna Carta, impegnandosi a rispettare gli obblighi che dovevano loro in cambio della loro fedeltà a lui. Tra le disposizioni ce n’era una che dichiarava (in traduzione dal latino): “Nessun uomo libero potrà essere preso o imprigionato o espropriato o messo al bando o in qualsiasi modo distrutto, né noi andremo su di lui, né lo manderemo su di lui, se non per il giudizio dei suoi pari, o per la legge della terra.” La Magna Carta era necessariamente un documento feudale, ma questa disposizione era formulata in modo tale da mantenere il suo significato molto tempo dopo che il feudalesimo aveva lasciato il posto al moderno stato costituzionale.
Il termine “legge del paese” continuò quindi nell’uso inglese, rappresentando quel corpo di leggi fondamentali a cui ci si appellava contro qualsiasi oppressione da parte del sovrano, sia procedurale che sostanziale. Nel 1354 era apparsa una formulazione alternativa, “due process of law”. Nel suo Secondo Istituto delle Leggi d’Inghilterra (1642), Sir Edward Coke affermò che “legge della terra” e “giusto processo di legge” possedevano significati intercambiabili; tuttavia, la versione più antica non fu così soppiantata. La petizione di diritto (1628) non giocava a favore dei due termini, chiedendo “che i liberi siano imprigionati o detenuti solo per la legge del paese, o per un giusto processo di legge e non per ordine speciale del re, senza alcuna accusa.”
Nel periodo politicamente creativo dopo l’indipendenza, gli statisti americani preferirono “legge del paese” a “giusto processo”, apparentemente a causa della sua associazione storica con la Magna Carta. Tutte e otto le prime costituzioni statali che incorporavano la garanzia in forma completa o parziale impiegavano il termine “legge del paese”; e lo stesso era vero per l’ordinanza del nord-ovest (1787). La prima apparizione di “due process of law” nel diritto organico americano avvenne nel quinto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti (1791). Ma quel cambiamento d’uso non sostituì la “legge del paese”. Per tutto il diciannovesimo secolo le costituzioni statali e le corti statali parlarono con una voce o con l’altra, o anche con entrambe. Nel 1903 un elenco di Thomas M. Cooley delle costituzioni statali che incorporano l’eredità della Magna Carta mostrava che la “legge del paese” superava il “giusto processo di legge”. La tendenza successiva è stata verso quest’ultima frase; tuttavia un conteggio del 1980 ha trovato undici stati che esprimono ancora la garanzia come “legge della terra”. La Gloriosa Rivoluzione del 1688, incarnando la teoria politica che la promulgazione parlamentare era l’equivalente pratico della “legge della terra”, ha presentato un dilemma di interpretazione quando le versioni della garanzia sono state introdotte nel pensiero americano e incorporate nella maggior parte delle costituzioni americane. La supremazia legislativa era inaccettabile nel Nuovo Mondo; il punto di vista americano era che quando la sovranità cambiava di mano il concetto inglese di limitazioni alla corona si applicava ora al ramo legislativo così come a quello esecutivo. Ne consegue che interpretare la garanzia come se vietasse la privazione della vita, della libertà o della proprietà se non per via legislativa sarebbe stato come rendere la sua protezione priva di significato. La perplessità dei giudici americani è comprensibile; solo nell’ultima parte del diciannovesimo secolo il concetto era stato completamente dissociato dai concetti correlati di processo legislativo regolarizzato e separazione dei poteri.
La garanzia ereditata dalla Magna Carta è insolita tra le limitazioni costituzionali. Sul suo volto non è assoluta ma condizionata. Il governo non può agire contro le persone se non con la legge della terra o con un giusto processo. La spinta è probabilmente procedurale, suggerendo che l’intento originale potrebbe essere stato quello di garantire la protezione di un processo. Ma può avere anche significati sostanziali; questi significati sono emersi presto e si sono pienamente sviluppati in Inghilterra alla fine del diciassettesimo secolo.
Anche se la formulazione e la posizione delle garanzie costituzionali statali variavano – alcune usando “legge del paese”, altre “giusto processo di legge”; alcune aggiungendo la garanzia a una lista di diritti procedurali, altre facendone una disposizione separata – la variazione ha fatto poca differenza nella risposta giudiziaria a livello procedurale. Non così, però, per quanto riguarda il contenuto sostanziale. Dove, come nelle costituzioni di Caroline, Illinois, Maryland e Tennessee, la formulazione era vicina a una traduzione letterale della Magna Carta, la garanzia era estesa ai diritti acquisiti, indipendentemente dalle disposizioni penali della connotazione procedurale. D’altra parte, le corti del Connecticut e del Rhode Island sostennero le leggi di proibizione negli anni 1850, ritenendo che la frase “due process of law” nelle loro costituzioni statali era così intrecciata con i diritti dell’accusato criminale da precludere l’inclusione del diritto sostanziale. Una terza serie di casi, dal Massachusetts, New Hampshire, New York e Pennsylvania, ha letto il contenuto sostanziale nella garanzia nonostante la stretta interrelazione con le protezioni procedurali. In quel caso la più alta corte dello stato invalidò una legge di proibizione, nella misura in cui distruggeva i diritti di proprietà nelle scorte di liquore esistenti, basando la sua decisione su garanzie costituzionali separate sia del “giusto processo” che della “legge della terra”. Contrariamente all’opinione di alcuni studiosi, Wynehamer non è stato annullato da Metropolitan Board v. Barrie (1866); il primo caso si applicava a una legge con applicazione retroattiva, il secondo a una legge che era puramente prospettica.
Il Quinto Emendamento associa il “giusto processo” ad altre garanzie costituzionali di carattere chiaramente procedurale, e separa la garanzia del giusto processo dal diritto contro l’autoincriminazione solo da una virgola. Eppure in decisioni importanti, Dred Scott v. Sandford (1857), Hepburn v. Griswold (1870), e Adair v. United States (1908), la Corte Suprema ha trovato un contenuto sostanziale nella clausola.
Nel quattordicesimo emendamento, il giusto processo non è collegato alle protezioni della procedura penale, ma assomiglia a quelle disposizioni costituzionali statali che erano state ritenute dalle corti statali avere un contenuto sostanziale. Tuttavia, la Corte Suprema ha ignorato la distinzione tra le due clausole del giusto processo nella Costituzione federale. La Corte è stata assecondata da numerosi commentatori della costituzione che, intenti a negare l’elemento sostanziale nel giusto processo, hanno ignorato o male interpretato la storia delle garanzie costituzionali statali di “giusto processo” e “legge della terra”. La libertà dalla connotazione procedurale del quattordicesimo emendamento del giusto processo ha reso più facile il percorso del contenuto sostanziale dal dissenso nei casi dei macelli (1873), all’accoglienza in Chicago, Milwaukee & St. Paul Railway Company v. Minnesota, (1890), al pieno abbraccio in Lochner v. New York (1905). L’accettazione da parte della Corte della dottrina dell’incorporazione, con la conseguente lettura nel Quattordicesimo Emendamento delle varie protezioni procedurali elencate nel Bill of Rights, equipara ampiamente il contenuto delle due clausole del giusto processo. Questo sviluppo ha scritto il capitolo finale nella reinterpretazione della “legge della terra”.
Frank R. Strong
(1986)
Bibliografia
Howard, A.E. Dick 1968 The Road from Runnymede: Magna Carta and Constitutionalism in America. Charlottesville: University Press of Virginia.
Rembar, Charles 1980 The Law of the Land: The Evolution of Our Legal System. New York: Simon and Schuster.